DEDUZIONI DELLE PARTI ANCHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE CHAT (di Giovanni Negri, Il Sole 24Ore, 31.3.2020)
Un pacchetto di regole comuni per gestire l’attività giudiziaria nelle settimane dell’emergenza sanitaria. Sia nella fase in corso, quella fino al 15 aprile, sia in quella a seguire dal 16 aprile al 30 giugno. È questo l’obiettivo dei protocolli condivisi da Csm e Cnf con la sponda del ministero della Giustizia e della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati. Per il vicepresidente del Csm, David Ermini, si tratta della ricerca di «un equilibrio tra due esigenze: da un lato la sospensione e il rinvio dell’attività processuale per azzerare il rischio contagio, dall’altro la neutralizzazione degli effetti negativi sulla tutela dei diritti». I protocolli segnalano le modalità di rinvio fuori udienza e di svolgimento delle udienze civili e penali, delle camere di consiglio, attraverso collegamenti da remoto e incentivano la trasmissione degli atti urgenti in via telematica. Per quanto riguarda le udienze civili, sono state stabilite le modalità di invito e convocazione delle parti da svolgersi in videconferenza e attraverso l’altra modalità disciplinata da ultimo dal decreto Cura Italia, la trattazione scritta. Per lo svolgimento in videonconferenza, al netto della fase introduttiva (si veda Il Sole 24 Ore di sabato) che dovrà comprendere anche la messa a disposizione da parte del Cnf di modelli per le istanze di procedimenti trattabili dopo dichiarazione d’urgenza o per il rinvio di procedimenti che malgrado l’apparente urgenza possono essere rinviati, il giudice prende atto delle dichiarazioni di identità degli avvocati presenti e delle parti e di tutte le altre persone presenti nella stanza da cui viene effettuato il collegamento (tirocinanti e codifensori, per esempio). Se necessario, il giudice adotta i provvedimenti previsti per la mancata comparizione delle parti, dopo avere verificato la regolarità della comunicazione di cancelleria della fissazione dell’udienza con il link di collegamento. Per tutta la durata dell’udienza dovrà rimanere attivata la funzione video, mentre sarà il giudice a disciplinare quella audio; è vietata la registrazione dell’udienza.
La produzione di documenti in udienza, dei quali non è stato possibile il deposito telematico, potrà avvenire attraverso «l’eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo», con successiva regolarizzazione. Potranno essere ammesse deduzioni delle parti attraverso chat o altro strumento di condivisione dei testi. Al termine dell’udienza il giudice inviterà le parti a sottoscrivere la dichiarazione di regolarità.
Per la partecipazione in forma scritta, il protocollo Csm-Cnf chiarisce che tutto avrà avvio con provvedimento del giudice che disporrà lo svolgimento attraverso canale digitale, assegnando nello stesso tempo un termine congruo per il deposito telematico, eventualmente diverso per ogni parte, delle note scritte con le sole istanze e conclusioni. La cancelleria provvederà poi a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e a inserire nello storico del fascicolo l’annotazione «trattazione scritta».
Il protocollo mette in evidenza come l’udienza comunque fissata costituirà sia per le parti sia per il giudice il momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice stesso.
Se con questo provvedimento il giudizio non dovesse essere definito, allora il giudice si preoccuperà di prendere i provvedimenti necessari al corso ulteriore del giudizio, fissando ulteriore eventuale udienza.
Ai difensori il compito di depositare in via telematica nel termine assegnato note scritte con istanze e conclusioni, scritte in forma sintetica e chiara, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle richieste. L’avvocato potrà poi collaborare nell’invio di atti non inseriti nel perimetro del fascicolo telematico. L’adesione a questa modalità è però volontaria visto che il legale potrebbe non avere la disponibilità di atti e documenti richiesti. In questo caso, il difensore farà presente la situazione al giudice e l’udienza potrà essere rinviata.
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