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26 novembre 2017
CAUSE CIVILI, RIFORMA TAGLIA-TEMPI (di G. Negri, Il Sole 24 Ore, 26.11.17)
Una cura da cavallo per il processo civile. In grado di tagliarne drasticamente i tempi. E con effetti tali da fare passare l’Italia, nella classifica Doing Business sui termini di durata dei giudizi, dalla 111esima posizione alla 42esima. Queste le conseguenze possibili dell’emendamento alla manovra, di fonte parlamentare, ma appoggiato dal ministero della Giustizia e da Palazzo Chigi, al voto nelle prossime ore, che interviene per estendere l’applicazione del rito sommario di cognizione a tutte le cause di competenza del giudice unico, la stragrande maggioranza delle controversie civili.
La misura rappresenta uno stralcio della più ampia riforma del Codice di procedura civile che da tempo langue al Senato, senza grandi prospettive di approvazione in questo scorcio finale della legislatura. Era stata, tra l’altro, inserita l’anno scorso nel decreto legge che prorogò la permanenza in servizio dei vertici della Cassazione, ma venne poi accantonata insieme con le disposizioni per affrontare lo stock di controversie fiscali in giacenza sempre in Cassazione.
L’intervento in cantiere potrebbe incidere immediatamente sulla durata dei procedimenti civili, visto che dalle rilevazioni statistiche emerge che nel 2014 la durata media dei procedimenti civili introdotti con rito sommario di cognizione è di 385 giorni contro una durata media del procedimenti introdotti davanti al tribunale con rito ordinario di cognizione pari a 840 giorni.
Si introduce con l’emendamento, che rivede il Codice di procedura civile, una radicale semplificazione del rito di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, nel rispetto del principio del contraddittorio, accantonando l’obbligatorietà di scadenze temporali prefissate per lo svolgimento delle attività processuali: si evita la previsione astratta di termini obbligatori che nel concreto possono non essere giustificate da reali esigenze difensive e, quindi, risolversi in un inutile appesantimento della procedura. Più margini di manovra del giudice, quindi, nella gestione del procedimento.
Il procedimento si concluderà, già al termine della discussione, comunque con una sentenza, e non con un’ordinanza, che potrà consistere anche solo nell’esposizione sintetica delle ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Il rito ordinario di cognizione, contrassegnato da forme rigide e predeterminate, resta riservato alle cause, più delicate, in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.
Come funzionerà il nuovo procedimento? Nel dettaglio, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere alcune indicazioni dell’atto di citazione. Dopo la presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, che nomina il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell’udienza; il ricorso, insieme al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi con deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, evitata ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione e provvede, con sentenza, come detto, semplificata. Appello entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza in udienza.
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