Il procedimento per il recupero dell'onorario dell'avvocato
4 aprile 2016
"Il procedimento per il recupero dell’onorario dell’avvocato La Cassazione del 29.2.2016 n. 4002 ha stabilito che le controversie previste dall'art. 28 legge 13 giugno 1942 n. 794 (come modificato dall'art. 34 D.Lgs. n. 150/2011) per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato devono essere trattate con la procedura prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo del 1.9.2011 n. 150 anche quando la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilità per il giudice di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda"
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